La mediazione civile e commerciale (in inglese Alternative Dispute Resolution o ADR) ha la finalità di ricercare un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale tramite l'intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una risoluzione del problema senza ricorrere al tribunale non potendo emettere un giudizio o prendere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
L'istituto della mediazione civile e commerciale nasce nel 2008 come direttiva europea obbligando gli stati membri ad adeguarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2011. In Italia è stato introdotto con il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010.
La riforma della mediazione civile ha come scopo principale quello di ridurre il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
La normativa distingue chiaramente l'istituto della mediazione civile da altre forme di conciliazione o arbitrato già presenti nell'ordinamento giuridico italiano, disponendo che per mediazione civile debba intendersi l'attività finalizzata alla composizione di una controversia e che, invece, la conciliazione sia il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per rimarcare il fatto che la mediazione civile e commerciale, rispetto a precedenti istituti diretti alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo riguardante tutte le controversie civili e commerciali. Sono elementi che caratterizzano l'istituto della mediazione civile e commerciale le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.
La mediazione può essere:
L'istituto della mediazione civile e commerciale nasce nel 2008 come direttiva europea obbligando gli stati membri ad adeguarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2011. In Italia è stato introdotto con il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010.
La riforma della mediazione civile ha come scopo principale quello di ridurre il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
La normativa distingue chiaramente l'istituto della mediazione civile da altre forme di conciliazione o arbitrato già presenti nell'ordinamento giuridico italiano, disponendo che per mediazione civile debba intendersi l'attività finalizzata alla composizione di una controversia e che, invece, la conciliazione sia il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per rimarcare il fatto che la mediazione civile e commerciale, rispetto a precedenti istituti diretti alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo riguardante tutte le controversie civili e commerciali. Sono elementi che caratterizzano l'istituto della mediazione civile e commerciale le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.
La mediazione può essere:
- facoltativa, quando viene avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo;
- demandata, quando il giudice, incaricato a dirimere la controversia, invita le parti a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.
Differenze tra mediazione e processo civile:
Mediazione:
Processo civile:
L'assistenza legale è facoltativa
Le parti sono necessariamente assistite dai propri avvocati
Il mediatore individua gli interessi dei convenuti e può individuare soluzioni nuove ed non previste, eventualmente diverse dalla richiesta iniziale
Il giudice è vincolato al principio della domanda
Dal mediatore vi è al più una proposta assolutamente non vincolante
La sentenza del giudice è vincolante
Il procedimento non è vincolato dai formalismi procedurali tipici del processo civile ordinario
La procedura è rigidamente regolamentata
La durata massima del procedimento è fissata in quattro mesi
Il costo del procedimento di mediazione è contenuto
I tempi per arrivare ad una decisione sono di norma molto lunghi, nell'ordine degli anni
I costi legati al processo civile sono di norma elevati


















